TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: COME CHIEDERE L'ANTICIPAZIONE
L’art. 2120 c.c. riconosce al lavoratore il diritto ad una anticipazione sul trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettato nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Tale diritto spetta solo se ricorrono determinate condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo.
A chi spetta e quanto spetta:
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. “il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione […] sul trattamento” di fine rapporto.
Come si rileva dalla norma, condizione essenziale per la richiesta di anticipazione è che il lavoratore abbia maturato un’anzianità di almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Al riguardo giova precisare che il requisito del “servizio presso lo stesso datore di lavoro” è soddisfatto anche nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
La richiesta di anticipazione non può essere superiore al 70% del trattamento cui il lavoratore avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta; tale limite deve essere considerato anche per il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Motivazioni:
L’anticipazione sul TFR può essere richiesta per i seguenti motivi:
- Eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- Spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale;
- Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Si precisa che per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Per “congedo per la formazione continua” si intende, invece, il diritto riconosciuto al lavoratore di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. In proposito, la contrattazione collettiva definisce il monte ore da destinare a tali congedi, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
Limiti:
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.
Relativamente alle modalità di accoglimento delle domande, in mancanza di espresse norme contrattuali, si applica il criterio cronologico.
Condizioni di miglior favore:
In deroga a quanto sopra, è riconosciuta alla contrattazione collettiva ed ai patti in-dividuali la facoltà di prevedere condizioni di miglior favore; pertanto, se il datore di lavoro è d’accordo, è possibile corrispondere l’anticipazione anche al di fuori delle ipotesi tipiche di legge.
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