Credito di Imposta per Acquisto beni strumentali
L'abolizione del maxi ammortamento dal 01.01.2020 è stata sostituita da un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi e beni strumentali "industria 4.0". La norma riguarda investimenti dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Prorogato al 2022 con novità in merito a Industria 4.0 e differenziato a seconda della tipologia di investimenti.
Riferimento normativo: Legge 160/2019 Art. 1 dal c. 184 al c. 197 e Legge 178/2020 all'art. 1 c. 1051 ss.
Soggetti interessati:
Tutti i titolari di reddito di impresa. E' compreso anche il regime forfettario/imposta sostitutiva
Tipo di investimento:
- Beni Materiali Ordinari
- Beni materiali ad alto contenuto tecnologico – si allega link dove visionare “Tabella A”.
- Beni immateriali connessi all'acquisto di beni indicati nella Tabella A - Si allega link dove visionare "Tabella B"
Esclusi: a) beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; b) fabbricati e costruzioni; c) beni compresi in Gruppo V/XVII/XVIII.
Con nuova normativa:
- Beni Immateriali ordinari
Periodo di acquisto:
- Acquisti entro il 31.12.2020 - termine lungo 30.06.2021.
- Acquisti entro il 30.06.2021 se l'ordine è stato accettato al 31.12.2020 e pagamento entro 30.06.2021
Con nuova normativa si considera anche:
- Acquisti dal 16.11.2020 al 31.12.2022 - termine lungo 30.06.2023
- Acquisti entro il 30.06.2023 se l'ordine è stato accettato al 31.12.2022 e pagamento entro 30.06.2023
Misura del Credito di Imposta
- Beni materiali strumentali "ordinari" - aliquota del 6% - tetto massimo costi agevolazione 2 milioni;
- Beni materiali strumentali "industria 4.0", Tabella A - aliquota del 40% per investimenti fino a 2 ,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- Beni immateriali "industria 4.0", Tabella B - aliquota del 15% -tetto massimo costi agevolabili 700.000,00 euro
Con nuova normativa si considera anche:
- Beni materiali strumentali "ordinari" - aliquota del 10% - tetto massimo costi agevolazione 2 milioni;
- Beni materiali strumentali "industria 4.0", Tabella A - aliquota del 50% per investimenti fino a 2 ,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- Beni immateriali "industria 4.0", Tabella B - aliquota del 20% -tetto massimo costi agevolabili 700.000,00 euro
- Beni Immateriali "ordinari" - aliquota del 10% - tetto massimo agevolazione 1 milione. Acquisti dal 01.01.22 - credito di imposta 6%.
Beni esclusi - in via esemplificativa e non esaustiva:
- beni destinati alla vendita
- beni usati
- veicoli e altri mezzi di trasporto (veicoli strumentali all'attività di impresa come Taxi / noleggio auto)
- fabbricati
Modalità di acquisto
- acquisto a titolo di proprietà
- in leasing
- realizzati in economia
- realizzati mediante appalto
Quando utilizzare il credito di imposta:
- beni materiali ordinari e 4.0 - 5 quote annuali
- beni immateriali 4.0 - quote annuali
l'utilizzo è dall'esercizio successivo all'entrata in funzione del bene
Con la nuova normativa:
- in tre quote annuali, dall'anno dell'acquisto/entrate in funzione (4.0 dalla interconnessione)
- utilizzabile in un'unica soluzione con ricavi inferiori a 5 milioni di euro
- acquisti dal 16.11.2020
E' possibile cumularlo con altre agevolazioni:
- Ace
- Credito di imposta per nuovi investimenti
- Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Patent Box
- Nuova Sabatini
Periodo di Sorveglianza e Re determinazione del credito:
- il periodo di sorveglianza corrisponde al periodo in cui i beni agevolati devono essere mantenuti e che sarà sino al 31 dicembre, del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento
- nel caso di cessione nel periodo di sorveglianza sarà necessario ricalcolare il credito di imposta
Documentazione Idonea e dicitura in fattura
Al fine di poter utilizzare il credito di imposta sarà necessario indicare in fattura: "Bene al quale spetta il credito d’imposta dell’articolo 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o il credito d’imposta dell’articolo 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020". Si consiglia di richiederla già in fase di ordine del bene.
Per gli investimenti 4.0 (allego A e allegato B) le imprese sono tenute a produrre perizia tecnica semplice (dunque non giurata) rilasciata da ingegnere o perito industriale o ente certificatore che attesti:
- che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dell'allegato A e allegato B
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura
In caso di acquisti dopo il 16.11.2020 è necessario produrre perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o da un perito industriale
E' inoltre necessario inviare al Ministero dello Sviluppo Economico idonea comunicazione dell'investimento fatto al fine di consentire l'andamento, la diffusione e l'efficacia del credito di imposta legato all'industria 4.0.
Si ricorda che la presente rappresenta un quadro sintetico della normativa pertanto Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione
t. 0375260948 – t. 0521233905