ULTIME NOVITÀ FISCALI
Vendite immobiliari antieconomiche
È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'impresa di costruzioni che “gestisce cantiere e vendite degli immobili in modo antieconomico”, a prescindere dai valori OMI. A tal fine sono rilevanti le “oscillazioni” dei prezzi al mq praticati con riferimento ad immobili “ceduti quasi contemporaneamente e siti nello stesso complesso edilizio”, l’assenza, nonostante l'incasso di acconti, di preliminari scritti nonché il rilevante scostamento tra i mutui stipulati dagli acquirenti e i corrispettivi dichiarati dal costruttore.
Differimento utilizzo nuove codifiche fattura elettronica
È stato pubblicato il Provvedimento che rinvia all’1.10.2020 l'applicazione facoltativa delle nuove Specifiche tecniche relative alla fattura elettronica. L'utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato con i nuovi specifici codici è differito all'1.1.2021. In particolare le nuove Specifiche tecniche prevedono l'introduzione di nuovi codici “Tipo documento” e un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell'operazione.
Differimento invio corrispettivi carburante
È stato pubblicato il Provvedimento che rivede i termini entro i quali i distributori di carburante (non ad elevata automazione) sono tenuti ad effettuare la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In particolare è disposto che l’obbligo decorre:
− dall’1.9.2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio;
− dall’1.1.2021 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio.
Cessione quote societarie e imputazione reddito
La “trasformazione” nel 2019 del socio d'opera in socio di capitali che contestuale variazione nelle quote di partecipazione agli utili / perdite da parte dello stesso non produce effetto ai fini dell'imputazione del reddito 2019 della società ai soci. L'efficacia di tale modifica avrà effetto ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalla società nel 2020.
COMMENTI
LE PRINCIPALI NOVITÀ' FISCALI DEL C.D. DECRETO “CURA ITALIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 29.4.2020, n.110 la Legge 24.4.2020, n. 27 di conversione del DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 30.4.2020.
In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito esaminate. In particolare si evidenziano le seguenti novità:
· non tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del credito d’imposta relativo al canone di locazione dei negozi / botteghe;
· soppressione della proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Uffici.
Merita evidenziare inoltre che la Legge di conversione ha abrogato espressamente il DL n. 9/2020, c.d. “Decreto Coronavirus”. L’abrogazione è collegata alla scelta del Governo di non procedere alla conversione del predetto Decreto avendo inserito le relative disposizioni nell’ambito del DL n. 18/2020 in esame. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati / fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto ora abrogato.
PROROGA VALIDITÀ' TESSERA SANITARIA
In sede di conversione a seguito della trasfusione dell’art. 12, DL n. 9/2020 è confermata la proroga al 30.6.2020 della validità della tessera sanitaria, con scadenza anteriore al 30.6.2020, “anche per la componente della Carta nazionale dei servizi”.
Per le tessere di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è resa disponibile dal MEF in via telematica una copia provvisoria presso l’Azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite la funzionalità del portale www.sistemats.it.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.
È confermato il riconoscimento di un’indennità di € 600 per il mese di marzo a favore dei seguenti soggetti:
· lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
· soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;
. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La predetta indennità:
· non concorre alla formazione del reddito;
· è erogata dall’INPS previa apposita domanda.
INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI
È confermato il riconoscimento di un’indennità di € 600 per il mese di marzo a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
L’indennità spetta, tra l’altro, agli artigiani /commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa spetta anche agli agenti e rappresentanti di commercio ancorché iscritti anche all’Enasarco.
La predetta indennità:
· non concorre alla formazione del reddito;
· è erogata dall’INPS previa apposita domanda.
INCUMULABILITÀ INDENNITÀ
È confermato che le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.
STATUTI/ BILANCI DEL TERZO SETTORE
È confermato, con la modifica del comma 2 dell’art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d.“Codice del Terzo settore”, CTS), il differimento dal 30.6 al 31.10.2020 del termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS.
Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità /maggioranze previste per l’assemblea ordinaria per:
· adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili previste dal CTS;
· prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad escludere l’applicazione di disposizioni derogabili.
Con la modifica del comma 3 dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/2017, il differimento al 31.10.2020 trova applicazione anche per le imprese sociali.
Proroga dei termini al 31.10.2020
È confermata, per il 2020, a favore delle ONLUS / ODV / APS iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel “periodo emergenziale” (1.2 - 31.7.2020) la possibilità di approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020 “anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”.
In sede di conversione è stato previsto che:
· le stesse organizzazioni / associazioni possono svolgere le attività correlate ai fondi del 5‰ dell’IRPEF per il 2017 entro il 31.10.2020;
· sono prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione dei progetti assegnati sulla base di leggi nazionali / regionali.
In sede di conversione è stata estesa l’applicazione delle suddette disposizioni anche ai seguenti soggetti:
− enti disciplinati dai Capi II e III, Libro I, Titolo II, C.c. (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati);
− enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR (enti non commerciali).
Proroga Rendiconto somme 5‰
In sede di conversione per il 2020 è stato infine esteso a 18 mesi (in luogo di 1 anno) il termine per la redazione dell’apposito rendiconto della destinazione delle somme ricevute previsto in capo ai beneficiari del 5‰ dell’IRPEF.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF
È confermata la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza
nel periodo 23.2 - 31.5.2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
È altresì confermata la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all’art.3, comma 9, Legge n. 335/95 in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, “l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19
È confermata l’istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività /rapporto di lavoro.
In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs.n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Si rammenta che, con il Decreto 28.3.2020, il Ministero del Lavoro e il MEF hanno definito le modalità per beneficiare dell’indennità di € 600 per il mese di marzo 2020 da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private.
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI NELLA C.D. “ZONA ROSSA”
In sede di conversione a seguito della trasfusione dell’art. 16, DL n. 9/2020 è confermato il riconoscimento di un’indennità mensile aggiuntiva di € 500 per un massimo di 3 mesi parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività a favore dei seguenti soggetti esercenti l’attività lavorativa alla data del 23.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020,ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò):
· co.co.co.;
· titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
· lavoratori autonomi / professionisti compresi i titolari di attività d’impresa;
· iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa nonchè alla Gestione separata INPS.
La predetta indennità:
· non concorre alla formazione del reddito;
· è erogata dall’INPS previa apposita domanda.
TRASFORMAZIONE DTA SU PERDITE / ACE IN CREDITO D’IMPOSTA
È confermata la modifica dell’art. 44-bis, DL n. 34/2019,c.d. “Decreto Crescita”, che risulta(va) applicabile esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione aziendale, prevedendo che qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:
· vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto;
· entro il 31.12.2020;
può, previa specifica opzione, trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a:
· perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
· agevolazione ACE non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame la disposizione
“consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione”.
Va considerato che:
· i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
· i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
· la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella citata Relazione “per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti”;
· la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto,come affermato nella citata Relazione, “il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti”.
Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non può utilizzare le perdite a riduzione dei redditi, né dedurre / usufruire tramite credito d’imposta dell’eccedenza ACE corrispondente alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta.
Esclusioni
La previsione in esame non si applica:
· alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359, C.c. / società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
· alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto / rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5, RD n. 267/42 o dell’art. 2, comma 1, lett. b),D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa).
Esercizio dell’opzione
Ai fini della trasformazione di DTA in credito d’imposta la società cedente deve esercitare una specifica opzione, da evidenziare nel quadro RK del mod. REDDITI. Tale opzione:
· se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell’esercizio incorso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
· ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione;
· comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate in base a quanto sopra esaminato nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui all’art. 11, DL n. 59/2016.
Utilizzo crediti d’imposta
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono essere:
· utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel mod. F24, ceduti con le modalità di cui agli artt.43-bis e 43-ter, DPR n. 602/73 o chiesti a rimborso;
· vanno indicati nel mod. REDDITI;
· non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.
FINANZIAMENTI PMI
È confermato, al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.
In particolare è previsto che:
· per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
· per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
· peri mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
È altresì previsto che:
· possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
· al fine di beneficiare delle agevolazioni in esame è richiesta l’autocertificazione della temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.
DIFFERIMENTO VERSAMENTI A FAVORE DELLA GENERALITÀ' DEI SOGGETTI
È confermato, a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, il differimento dal 16.3 al 20.3.2020 di tutti i versamenti scaduti al 16.3 (ad esempio, IVA del mese di febbraio e saldo IVA 2019,ritenute d’acconto operate a febbraio, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di paga di febbraio, contributi dovuti alla Gestione separata INPS e premi INAIL).
Con il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stata disposta la rimessione in termini prevedendo che i versamenti scaduti al 16.3 (e differiti al 20.3) sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI
In sede di conversione a seguito della trasfusione delle disposizioni contenute nell’art. 8, DL n. 9/2020 è confermata la sospensione dei termini scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n.600/73 e dei versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Inoltre, per i predetti soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico,Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo,San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto:Vò), è confermata l’operatività dell’art. 1, comma 3, DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dell’effettuazione, in qualità di sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, nel periodo 21.2 - 31.3.2020.
È confermata:
· l’estensione della predetta sospensione dal 2.3 al 30.4.2020 anche ai soggetti esercenti specifiche attività (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive per i quali la sospensione di ritenute / contributi opera fino al 31.5.2020, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie,pasticcerie, bar e pub, ecc.).
In sede di conversione tra i soggetti beneficiari sono stati inclusi gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”;
· la sospensione per l’IVA scaduta a marzo 2020.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4, IVA relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020, nonché ritenute sospese ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei predetti soggetti della “zona rossa” di prima istituzione) dovranno essere effettuati,senza sanzioni ed interessi:
· in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);
ovvero
· informa rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (sospensione fino al 31.5.2020), i versamenti sospesi di ritenute / contributi sono effettuati,senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 o fino ad un massimo di 5 rate la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. Va evidenziato che in base alla nuova formulazione normativa, entro il 30.6 va effettuato anche il versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo (in precedenza, per tali soggetti la stessa doveva essere versata entro l’1.6).
I soggetti di cui all’art. 61, qualora rientrino nei “nuovi” parametri richiesti dal DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, possono usufruire della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali e premi INAIL nonché dell’IVA scadenti nei mesi di aprile / maggio, che dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020.
Imprese florovivaistiche
In sede di conversione, è stato previsto, all’art. 78, comma2-quinquies decies, a favore delle imprese florovivaistiche la sospensione:
· dal 30.4 al 15.7.2020 dei versamenti nonché degli adempimenti connessi ai contributi previdenziali assistenziali / premi INAIL di cui al citato art. 61;
· dei versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi tra l’1.4 e il 30.6.2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di parti importo a partire dal 31.7.2020.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
A seguito dalla trasfusione di quanto previsto dall’art. 1,DL n. 9/2020 è confermata l’anticipazione al 2020 delle novità relative ai termini riguardanti la presentazione del mod. 730/2020 e gli adempimenti adesso connessi.
In particolare, si rammenta che:
· il mod.730 potrà essere presentato entro il 30.9.2020;
· l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata entro il 5.5.2020;
· i sostituti d’imposta dovranno provvedere entro il 31.3.2020 a:
− inviare la CU 2020 all’Agenzia delle Entrate;
− consegnare la stessa ai percettori delle somme.
In merito va comunque considerato che l’art. 22, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha ulteriormente prorogato al 30.4.2020 il termine di consegna ai percipienti delle CU 2020 ed ha previsto la non applicazione della sanzione per tardiva trasmissione in caso di invio all’Agenzia entro il 30.4.2020.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI
Va innanzitutto evidenziato che le disposizioni contenute nel comma 7 relative alla possibilità di non subire la ritenuta d’acconto (dal 17.3 al 31.3.2020) sulle somme percepite da parte di lavoratori autonomi /agenti e rappresentanti di commercio che nel 2019 hanno conseguito compensi /ricavi non superiori a € 400.000 e nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato sono state abrogate dall’art. 19,comma 2, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
Il comma 1 del citato art. 19 ha riproposto tale previsione ampliando il periodo temporale di efficacia delle stesse.
Adempimenti
È confermata la sospensione, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte /trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni.
Versamenti
Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni e soggetti “zona rossa” Lombardia / Veneto
È confermata la sospensione dei versamenti scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020 relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL a favore dei soggetti:
· esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
· con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale nel 2019.
È inoltre confermata:
· la sospensione dei predetti versamenti relativi all’IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona,Lodi e Piacenza. In sede di conversione tale previsione è stata estesa ai soggetti della Provincia di Brescia;
· peri soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020,ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda,Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2- 31.3.2020.
I versamenti sospesi per i soggetti con ricavi / compensi fino a € 2 milioni, per i soggetti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza e Brescia nonché per quelli di cui al citato DM 24.2.2020, vanno effettuati, senza sanzioni ed interessi:
· in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);
ovvero
· informa rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020
PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI
È confermato, a favore dei lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un premio di € 100 per il mese di marzo 2020 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:
· spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
· non oncorre alla formazione del reddito;
· è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex artt. 23 e 29,DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
· è “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24 / F24EP utilizzando il codice tributo “1699” / “169E” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 31.3.2020, n. 17/E.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
È confermato, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di€ 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Si rammenta che l’agevolazione in esame è stata estesa adopera del c.d. “Decreto Liquidità” anche alle seguenti tipologie di spese:
· acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo:
− mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;
− guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
− tute di protezione e calzari;
· acquisto/ installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.
Tra le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE (merita evidenziare che il Decreto in esame doveva essere emanato entro il 16.4.2020 – alla data attuale non risulta ancora disponibile).
CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE
È confermato, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Tale credito d’imposta:
· spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
· non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.
Merita evidenziare che per beneficiare dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate / MEF è richiesto il pagamento del canone di locazione dell’immobile.
In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame:
· non è tassato ai fini IRPEF/ IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19
È confermato il riconoscimento della detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:
· Stato/ Regioni / Enti locali territoriali;
· enti/ istituzioni pubbliche;
· fondazioni/ associazioni.
In sede di conversione tra gli enti destinatari sono stati ricompresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Merita evidenziare che l’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.
È altresì confermata la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dalle imprese nel 2020 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27, Legge n. 133/99).
In sede di conversione tale disposizione è stata estesa anche alle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.
Con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:
· l’ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
− del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR).
Nel caso in cui il valore del bene sia:
· superiore a € 30.000;
· per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi;
il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”;
− del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
− del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a)e b), TUIR;
· devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
− del donatore, relativamente al valore del bene donato;
− del destinatario,in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche /utilità sociale.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITà DI CONTROLLO,LIQUIDAZIONE, ECC.
È confermata la sospensione dei termini nel periodo 8.3 - 31.5.2020:
· relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici.
Merita evidenziare che il DL n. 23/2020 ha disposto che, in deroga alla sospensione dei termini (8.3 - 31.5.2020) ex art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica la sospensione (9.3 - 11.5.2020) di cui all’art. 83, comma 1, DL n. 18/2020;
· entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta rispondere, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsti per la regolarizzazione delle istanze di interpello da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell’Ufficio;
· relativi alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell’Agenzia, di ammissione al regime del c.d. adempimento collaborativo, di cui all’art. 7, D.Lgs. n.128/2015;
· relativi alla c.d. “web tax” ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
· relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt.31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
· relativi alla c.d. “Patent box” ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015).
Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta, nonché quelli per la regolarizzazione delle stesse, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia dall’1.6.2020.
Va evidenziato che, per il solo periodo di sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere presentate esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC, ovvero per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, mediante l’invio alla casella di posta elettronicadiv.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Sono, altresì, sospese le attività di risposta alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis, C.p.c, 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni attuative di cui al RD n.1368/41, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22, Legge n. 241/90 (accesso ai documenti amministrativi) e dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico dati e documenti). La sospensione non trova applicazione in caso di indifferibilità ed urgenza.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015.
In sede di conversione sono stati richiamati esclusivamente i commi 1 e 3 del citato art. 12 che riconoscono, per il periodo di sospensione previsto per i versamenti / adempimenti connesso ad un evento eccezionale, rispettivamente la sospensione dei predetti termini di prescrizione e decadenza nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
Stante il mancato richiamo al comma 2 del citato art. 12, non è pertanto più prevista la proroga di 2 anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici.
In sede di conversione il Legislatore si è “dimenticato” di estendere la sospensione alle comunicazioni di irregolarità ,c.d. avvisi bonari (tale previsione è stata annunciata nell’ambito del c.d.“Decreto Aprile” di prossima emanazione).
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
È confermata la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3- 31.5.2020 delle somme derivanti da:
· cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
· avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.
La sospensione opera anche per:
· gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
· gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
· gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792,Finanziaria 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di 2 anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
In sede di conversione a seguito della trasfusione, con modifiche, dell’art. 2, DLn. 9/2020 è confermato, che per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico,Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), la sospensione opera per versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati scadenti nel periodo 21.2 -31.5.2020 (in precedenza 30.4). I versamenti vanno effettuati in unica soluzione entro il 30.6.2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO
È confermato il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonché del c.d.“stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
PROROGA VERSAMENTI PREU
È confermata la proroga dal 30.4 al 29.5.2020 del versamento del PREU /canone concessorio relativo a:
· apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP);
· apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT).
Il pagamento delle somme dovute può effettuato in rate mensili di pari importo con la maggiorazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata va versata entro il 29.5.2020; le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo (l’ultima rata va versata entro il 18.12.2020).
È altresì confermato:
· che non è dovuto, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività, il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo;
· la proroga al 30.6.2020 dell’entrata in vigore del Registro Unico degli operatori del gioco pubblico (originariamente fissata all’1.1.2020), istituito dal DL n.124/2019.
MENZIONE PER RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI
È confermata la previsione di una “menzione” a favore dei soggetti che rinunciano alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi (anche relativi alle colf), compresi quelli riferiti alla “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio” e al PREU. In particolare è stabilito che:
“con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”.
In sede di conversione è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate rilascerà un’attestazione della menzione utilizzabile dai soggetti interessati ai fini commerciali e di pubblicità.
DONAZIONI ANTI SPRECO
In sede di conversione a seguito della trasfusione dell’art. 31, DL n. 9/2020 è confermata l’introduzione della lett. d-bis), al comma 1 dell’art. 16, Legge n.166/2016, finalizzata a ricomprendere tra i prodotti “agevolati” oggetto della medesima Legge, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, i seguenti beni:
· prodotti tessili;
· abbigliamento;
· arredamento;
· giocattoli;
· materiali per l’edilizia;
· elettrodomestici;
· PC/ tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
Tali beni devono essere non più commercializzabili a causa di imperfezioni /alterazioni / danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
È altresì confermato che il donatore / ente donatario possa incaricare un soggetto terzo per l’adempimento degli obblighi previsti dalle lett. b) e c) del comma 3 del citato art. 16, ossia:
· trasmissione telematica della comunicazione riepilogativa mensile delle cessioni effettuate all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la stessa non è richiesta se i beni donati sono alimenti o beni facilmente deperibili ovvero di valore non superiore a € 15.000;
· rilascio da parte dell’Ente donatario al donatore dell’apposita dichiarazione trimestrale contenente:
− gli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute;
− l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le proprie finalità istituzionali.
DELEGA/ MANDATO INVIO TELEMATICO “A DISTANZA”
In sede di conversione, considerata l’emergenza epidemiologica CODIV-19, è prevista fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria la possibilità da parte dei soggetti che devono presentare dichiarazioni / denunce/ atti all’Agenzia delle Entrate di inviare in via telematica all’intermediario abilitato copia della delega / mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento d’identità.
In alternativa l’intermediario può presentare in via telematica deleghe / mandati / dichiarazioni / modelli e domande non sottoscritti previa autorizzazione dell’interessato.
Resta ferma la regolarizzazione delle deleghe / mandati e della documentazione una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
Le suddette modalità sono utilizzabili anche per la presentazione all’INPS / Amministrazioni pubbliche locali /Università / altri soggetti convenzionati, in via telematica, di dichiarazioni/ modelli / domande di accesso o fruizione di prestazioni.
Indennità collaboratori sportivi
È confermato il riconoscimento, per il 2020, dell’indennità di € 600,prevista dall’art. 27 del Decreto in esame, anche a favore dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche. Per il percipiente l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito.L’indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:
· apposita domanda;
· autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le disposizioni attuative sono contenute nel Decreto 6.4.2020 emanato dal MEF di concerto con il Ministero per le politiche giovanili e lo sport.
bonus pubblicità
È confermata con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, per il 2020, la quantificazione del c.d. “Bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali /lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate,utilizzando l’apposito modello.
In particolare, per il 2020, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.9 al 30.9.2020.
Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 rimangono valide.
“Bonus edicole”
È confermato, per il 2020, l’aumento a € 4.000 (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d’imposta (ex art.1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali /riviste / periodici parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosape TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita,nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF,anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Inoltre, per il 2020, il credito d’imposta in esame:
· è parametrato anche alle spese:
− di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet;
− per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
· è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.
PROROGA VALIDITà DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
È confermata la validità fino al 31.8.2020 dei documenti di riconoscimento / d’identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31.1.2020.
La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l’espatrio.
Approvazione bilancio 2019
È confermato che, in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.
Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
· il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
· l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4,2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente /segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.
Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.
In sede di conversione le disposizioni in esame sono state estese alle associazioni e alle fondazioni diverse dalle ONLUS / ODV / APS.
PROROGA MUD
È confermata la proroga dal 30.4 al 30.6.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
In allegato pdf completo della circolare.