Decreto Rilancio e utilizzo del credito di imposta per locazioni di immobili ad usono non abitativo
Il decreto rilancio del 19.05.2020 nell'articolo 28 prevede la possibilità di poter utilizzre il 60% del canone di locazione pagato nei mesi di Marzo Aprile e Maggio, sempre nello stesso decreto si da la possibiltà di cedere il credito maturato al proprietario anche in conto affitti.
La circolare dell'Agenzia entrate 14/e fornisce un prima parte di istruzioni per l'utilizzo del credito, nello specifico:
- istituisce il codice tributo necessario per poter effettuare la compensazione, cod.6920 già da questo mese;
- conferma la possibiltià di maturare il credito su locazioni di qualsiasi tipo di immobile ad uso non abitativo - comprendendo anche chi in regime forfettario e agricoltori;
- esclusione dell'utilizzo del credito per chi detiene immobili con leasing finanziario - possibile per leasing di godimento
- possibilità di maturare un credito pari al 30% per i canoni di affitto di azienda
Requisiti per l'accesso:
- diminuzione del fatturato per almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio - nel mese di flessione del fatturato si usufruirà del credito di imposta;
- ricavi annuali inferiori a € 5.000.000,00 - nessun limite per strutture alberghiere e agrituristiche (la norma fa riferimento al codice ateco 55.);
- il canone del singolo mese dovra essere saldato - possibile utilizzo anche in caso il canone sia stato pagato in via anticipata;
Modalità di utlizzo:
- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativo all'anno 2020;
- ceduto al locatore;
- ceduto ad altri soggetti (istituti di credito, intermediari finanziari ecc.;
Si ricoda che:
- NON è possibile comularlo con il credito di imposta (credito di imposta per botteghe e negozi) del decreto 18 del 17.03.2020;
- NON sono ancora state fornite le istruzioni e modalità operative per la cessione del credito - sono state comunque chierite le responsabilià del cedente e del cessionario ed i controlli a cui potrebbero essere sottoposti.
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