ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, già previsti dall' art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, introducendo il successivo co. 15-bis.1 nel citato art. 35.

Viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA141, a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.

Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo co. 7-quater dell'art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA.

Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro

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Info Fiscale - Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie
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