Ricordiamoci la necessità di dotarsi di Registro Carico e Scarico Rifiuti per tutte quelle attività che sono interessate alla produzione di rifiuti non pericolosi di cui si evidenzia secondo l'art. 184, c3:
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere interessati da questa normativa i rifiuti di officine meccaniche, gommisti, elettrauti oppure anche uffici in cui il toner delle fotocopiatrici venga ritirato da aziende specializzate.
Le sanzioni per l'omessa tenuta del Registro Carico e Scarico Rifiuti sono:
- rifiuti non pericolosi - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
- rifiuti pericolosi - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
Prima di poter iniziare ad annotare le operazioni di carico e scarico o di intermediazione di rifiuti è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.
Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.
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t. 0375260948 – t. 0521233905