Certificato Penale obbligatorio con contatto diretto e regolare con i minori
Dpr n. 313/2002, art. 25-bis, co.1
Soggetti interessati:
tutti i soggetti che intendono assumere o collaborare con minori per lo svolgimento della propria attività pertanto sono interessati datori di lavoro di qualsiasi natura giuridica
Soggetti esclusi:
- se il contatto con i minori sia svolto a titolo di volontariato o con forme di collaborazione non riferite ad un rapporto di lavoro
- se il rapporto di lavoro è per assunzione di baby sitter
chi è obbligato:
si fa riferimento alle attività professionali che hanno come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio, insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini o ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione di pasti all’interno di mense scolastiche,ecc). Sono pertanto escluse le attività che non hanno una platea di destinatari determinabile a priori, in quanto rivolte ad un’utenza indifferenziata, nonostante la possibile presenza di minori
quando è obbligatorio:
il datore di lavoro è obbligato a richiedere il certificato il certificato penale del casellario giudiziale a seguito apposito consenso dal lavoratore per tutti i contratti iniziati dal 06/04/2014 ed ovviamente per tutti i nuovi contratti
Sanzione:
la sanzione amministrativa per la mancata richiesta è da 10.000 euro a 15.000 euro.
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